Regio decreto 2395/1923
Art. 122 — Per il primo collocamento del personale dei servizi postali ed elettrici nei ruoli del gruppo C si osservano …
Art. 122. Per il primo collocamento del personale dei servizi postali ed elettrici nei ruoli del gruppo C si osservano le seguenti norme: a) i posti del grado nono del ruolo del personale contabile ed esecutivo sono conferiti agli attuali capi di ufficio che non trovino collocamento nel ruolo del personale del gruppo B. Detto personale e' collocato allo stipendio spettante in base all'anzianita' ad esso attribuita nel grado di capo d'ufficio all'entrata in vigore del presente decreto e conserva il titolo di cui e' provvisto. I restanti posti sono tutti conferiti con le norme di cui al successivo art. 131 e in primo luogo agli impiegati che superarono l'esame di concorso per capo-linea, bandito con decreto ministeriale 10 marzo 1921. I posti dei gradi ottavo e nono del ruolo del personale tecnico, sono conferiti per merito comparativo, su designazione del consiglio di amministrazione, fra gli attuali primi ufficiali e ufficiali meccanici; b) i posti dei gradi decimo e undecimo del ruolo del personale contabile ed esecutivo sono conferiti agli attuali primi ufficiali ed ufficiali provenienti da concorsi per esame sostenuti, anteriormente al 1° maggio 1919, per alunno, ufficiale postale telegrafico, applicato telefonico o direttrice di commutazione. Detto personale e' collocato allo stipendio immediatamente superiore a quello attualmente spettante in base alla anzianita' ad esso attribuita all'entrata in vigore del presente decreto e assume, se collocato nel grado undecimo, la qualifica di primo ufficiale. I posti dei gradi decimo e undecimo del ruolo del personale tecnico sono conferiti agli attuali primi ufficiali meccanici, ufficiali meccanici, ufficiali elettricisti e capi tecnici telefonici, i quali sono collocati allo stipendio immediatamente superiore a quello attualmente spettante in base all'anzianita' loro attribuita all'entrata in vigore del presente decreto; c) i posti dei gradi undecimo e dodicesimo del ruolo del personale contabile ed esecutivo sono conferiti agli ufficiali che non si trovino nelle condizioni di cui alla precedente lettera b). Detti ufficiali sono collocati allo stipendio immediatamente superiore a quello attualmente spettante in base alla loro anzianita' all'entrata in vigore del presente decreto; d) gli attuali aiuto ufficiali sono collocati nel dodicesimo e tredicesimo grado del ruolo del personale contabile ed esecutivo del gruppo C, allo stipendio immediatamente superiore a quello attualmente spettante in base alla loro anzianita' all'entrata in vigore del presente decreto. Con la stessa norma sono collocati, nei gradi dodicesimo e tredicesimo, del ruolo del personale tecnico, gli attuali meccanici telegrafici, meccanici ed elettricisti telefonici. ------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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