Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 2316/1923Art. 22
Regio decreto 2316/1923

Art. 22 — I tribunali militari territoriali, i tribunali militari marittimi e i tribunali speciali per i procedimenti c…

ELI /it/regio-decreto/1923/10/19/2316/art/22parte di Regio decreto 2316/1923
Art. 22. I tribunali militari territoriali, i tribunali militari marittimi e i tribunali speciali per i procedimenti contro gli ufficiali, costituiti a norma del presente decreto, cominceranno a funzionare col 1° maggio 1924, salvo l'esaurimento dei dibattimenti in corso a quella data. Fino a tale epoca gli attuali ufficiali della giustizia militare indosseranno la divisa in udienza e saranno in conseguenza soggetti agli stessi obblighi disciplinari stabiliti per gli ufficiali delle categorie in congedo quando indossano la divisa.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2316/1923 · fonte Normattiva ↗

← Art. 21 Art. 23 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.