Regio decreto 2316/1923
Art. 21 — Il corpo di complemento della giustizia militare e' soppresso
Art. 21. Il corpo di complemento della giustizia militare e' soppresso. Gli ufficiali appartenenti a tale corpo rientreranno, su loro domanda, nel ruolo degli ufficiali delle categorie in congedo delle rispettive armi di provenienza, col grado che avevano all'atto del loro passaggio nella giustizia militare, salvo il diritto a conseguire le promozioni che avrebbero ottenute nelle dette armi. La stessa disposizione si applica agli ufficiali della giustizia militare in servizio attivo permanente che abbiano gia' appartenuto alle categorie in congedo. Gli ufficiali della giustizia militare che non abbiano chiesto di far parte di altri ruoli dell'Esercito, conservano il titolo onorario del grado attuale; quelli in servizio attivo permanente che entrano a far parte del ruolo della magistratura militare conservano il diritto all'attendente ed alle concessioni ferroviarie militari fino a che rimarranno in servizio.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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