Regio decreto 1043/1923
Art. 20 — Allorquando, in conformita' del disposto del Codice di procedura penale riguardo al delitto di falso e nei ca…
Art. 20. Allorquando, in conformita' del disposto del Codice di procedura penale riguardo al delitto di falso e nei casi previsti dall'art. 226 di detto Codice, i cancellieri, i notari, gli ufficiali giudiziari ed altri depositari pubblici o privati, o terze persone per esse, dovranno trasferirsi avanti l'autorita' giudiziaria per presentare atti impugnati come falsi o carte da servire di confronto, saranno loro accordati: 1° ai cancellieri, ai notari, ai depositari pubblici, tra i quali ultimi sono compresi i segretari, e agli altri impiegati delle pubbliche Amministrazioni le indennita' stabilite, secondo i casi, dall'art. 18 a favore dei cancellieri; 2° agli ufficiali giudiziari, ai depositari privati ed alle terze persone inviate invece di questi ultimi e dei depositari pubblici, le stesse indennita' dovute ai testimoni.
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Abroga · 1
- D.P.R. 115/05 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese dautoritativoha disposto (con l'art. 299, comma 1) l'abrogazione dell'art. 20.
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