Regio decreto 1043/1923
Art. 19 — Le stesse norme si applicheranno ai magistrati che si recheranno a fare le visite dei registri dello stato ci…
Art. 19. Le stesse norme si applicheranno ai magistrati che si recheranno a fare le visite dei registri dello stato civile e le verificazioni straordinarie ai registri medesimi. Le relative indennita' sono a carico dei Comuni. Per ogni altro incarico o mansione che non importi esercizio di funzioni giudiziarie, sono dovute ai magistrati e ai funzionari di cancelleria e segreteria le indennita' di missione a norma di legge.
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Abroga · 1
- D.P.R. 115/05 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese dautoritativoha disposto (con l'art. 299, comma 1) l'abrogazione dell'art. 19.
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