Regio decreto 1043/1923
Art. 17 — Allorquando i periti indicati negli articoli 8 a 12 saranno obbligati a trasferirsi alla distanza di piu' di …
Art. 17. Allorquando i periti indicati negli articoli 8 a 12 saranno obbligati a trasferirsi alla distanza di piu' di due chilometri e mezzo dalla loro residenza, oltre gli onorari ed i diritti di vacazione, avranno diritto al rimborso delle spese di viaggio in prima classe sulle ferrovie, sui piroscafi, sulle linee di automobili e sugli altri veicoli a trazione meccanica destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio, se potranno servirsi dei medesimi, con l'aumento dei due decimi e, negli altri casi, a lire una per chilometro sulle vie ordinarie, nonche' alla indennita' di lire 15 al giorno. I periti indicati nell'art. 13, gli interpreti ed i traduttori, nel caso predetto, avranno diritto al rimborso delle spese di viaggio in seconda classe sullo ferrovie, sulle linee di automobili e sugli altri veicoli a trazione meccanica destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio, se potranno servirsi dei medesimi, o in prima classe sui piroscafi, sempre con l'aumento di due decimi, ed a centesimi 75 per chilometro sulle vie ordinarie, nonche' alla indennita' di lire 10 al giorno. Quelli menzionati nell'art. 14 avranno diritto invece al rimborso delle spese di viaggio in terza classe sulle ferrovie, sulle linee di automobili e sugli altri veicoli a trazione meccanica destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio, se potranno servirsi dei medesimi, e in seconda sui piroscafi, sempre con l'aumento di due decimi, ed a centesimi sessanta sulle vie ordinarie; nonche' alla indennita' di lire otto al giorno.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.P.R. 115/05 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese dautoritativoha disposto (con l'art. 298, comma 1) l'abrogazione dell'art. 17.
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