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Regio decreto 1043/1923

Art. 16 — Le traduzioni fatte per iscritto saranno pagate per ogni facciata di 25 linee, da sedici a venti sillabe per …

ELI /it/regio-decreto/1923/05/03/1043/art/16parte di Regio decreto 1043/1923
Art. 16. Le traduzioni fatte per iscritto saranno pagate per ogni facciata di 25 linee, da sedici a venti sillabe per ogni linea, in ragione di L. 4. Per la prima e l'ultima pagina sara' dovuto l'intero diritto, qualunque sia il numero delle linee dello scritto tradotto.

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