Regio decreto 1043/1923
Art. 16 — Le traduzioni fatte per iscritto saranno pagate per ogni facciata di 25 linee, da sedici a venti sillabe per …
Art. 16. Le traduzioni fatte per iscritto saranno pagate per ogni facciata di 25 linee, da sedici a venti sillabe per ogni linea, in ragione di L. 4. Per la prima e l'ultima pagina sara' dovuto l'intero diritto, qualunque sia il numero delle linee dello scritto tradotto.
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Abroga · 1
- D.P.R. 115/05 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese dautoritativoha disposto (con l'art. 298, comma 1) l'abrogazione dell'art. 16.
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