Regio decreto 1043/1923
Art. 12 — Per la liquidazione degli onorari spettanti ai professionisti laureati, professori di chimica e di altre scie…
Art. 12. Per la liquidazione degli onorari spettanti ai professionisti laureati, professori di chimica e di altre scienze, architetti, ingegneri o notai si applicano le norme contenute negli articoli 8 o 9.
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Abroga · 1
- D.P.R. 115/05 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese dautoritativoha disposto (con l'art. 298, comma 1) l'abrogazione dell'art. 12.
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