Regio decreto 1043/1923
Art. 11 — Ai veterinari che fossero chiamati tanto per dare il loro giudizio nella istruzione per iscritto quanto ai pu…
Art. 11. Ai veterinari che fossero chiamati tanto per dare il loro giudizio nella istruzione per iscritto quanto ai pubblici dibattimenti saranno accordati i quattro quinti degli onorari e delle vacazioni spettanti ai medici o chirurghi. Alle levatrici, nei casi in cui prestano la loro opera in mancanza di medici e chirurghi, spettano i tre quinti dei diritti assegnati ai medesimi. Nel resto sara' ad essi applicabile il disposto dell'articolo precedente.
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Abroga · 1
- D.P.R. 115/05 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese dautoritativoha disposto (con l'art. 298, comma 1) l'abrogazione dell'art. 11.
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