Regio decreto 1290/1922
Art. 64 — Le tabelle per gli stipendi annesso al presente decreto saranno applicate a decorrere dal 1° aprile 1922
Art. 64. Le tabelle per gli stipendi annesso al presente decreto saranno applicate a decorrere dal 1° aprile 1922. Per il periodo dal 1° aprile 1922 fino al conferimento dei nuovi stipendi stabiliti dalle tabelle predette, il conguaglio sara' fatto in base al confronto fra gli stipendi medesimi e quelli precedentemente goduti, aumentati dell'assegno temporaneo, di cui alla legge 13 agosto 1921, n. 1080, e degli altri assegni eventualmente percepiti valutabili come stipendio, fermo restando il disposto dell'ultimo comma del precedente art. 59.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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