Regio decreto 1290/1922
Art. 63 — A decorrere dal 1° luglio 1923 cessano di aver vigore le disposizioni concernenti la concessione di compensi …
Art. 63. A decorrere dal 1° luglio 1923 cessano di aver vigore le disposizioni concernenti la concessione di compensi per lavori straordinari al personale dell'amministrazione dello Stato. In luogo dei compensi medesimi potranno, entro i limiti dei fondi stanziati annualmente in bilancio, essere conferiti premi di operosita' e di rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli. Tale conferimento avra' luogo con le norme che saranno stabilite con R. decreto da emanarsi su proposta del ministro del tesoro, sentita la commissione parlamentare prevista dall'art. 2 della legge 13 agosto 1921, n. 1080. Rimangono ferme per l'amministrazione postale, telegrafica e telefonica le disposizioni dell'art. 103 del regolamento approvato con R. decreto 14 ottobre 1906, n. 596, e del R. decreto 16 maggio 1912, n. 574, modificato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 462 (art. 117 j), per il personale dei telefoni. La misura del compens per la detta amministrazione sara' stabilita, con criterio di riduzione della spesa, con decreto reale da emanarsi su proposta del ministro delle poste e dei telegrafi, di concerto col ministro del tesoro, sentita la commissione parlamentare suddetta.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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