Regio decreto 1290/1922
Art. 36 — Nell'applicazione delle annesse tabelle per il personale dell'amministrazione delle poste, dei telegrafi e de…
Art. 36. Nell'applicazione delle annesse tabelle per il personale dell'amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, il collocamento nei nuovi quadri di classificazione degli stipendi viene effettuato, per i singoli impiegati ed agenti, in base all'anzianita' di grado loro attribuita nei quadri attuali, giusta l'art. 65 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 183, e successive modificazioni. Per i funzionari ai quali, giusta il primo comma del precedente articolo 32, nella prima applicazione delle annesse tabelle viene conferito il trattamento economico corrispondente ai titoli di capo sezione o di primo segretario, il collocamento nel relativo quadro di classificazione degli stipendi viene fatto in base alla anzianita' utile nel nuovo grado loro attribuito, da determinarsi con le norme dell'art. 65 dianzi citato. L'assegno concesso in virtu' dell'art. 66 del citato Regio decreto e' mantenuto nei limiti degli stipendi massimi risultanti dalle tabelle annesse al decreto medesimo e successive modificazioni, e verra' gradatamente ridotto, nei modi e nei termini stabiliti nell'art. 54, dello stesso decreto. Quando lo stipendio e l'assegno spettante ai sensi dei precedenti commi, risulti inferiore al totale degli stipendi e degli assegni utili per la pensione attualmente percepiti, la differenza e' corrisposta come assegno personale, per il quale valgono lo disposizioni del primo comma dell' art. 59 del presente decreto. Agli smobilitati dopo la guerra 1915-18, che non conseguirono la qualifica di ottimo per gli anni passati sotto le armi, si attribuisce tale qualifica, anche agli effetti previsti dall'art. 65 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1858, sempre che, dal foglio di congedo, risulti che abbiano prestato servizio militare con fedelta' ed onore. Al compimento del trentaduesimo anno di servizio utile per il collocamento nei quadri di classificazione, i segretari dell'amministrazione postale, telegrafica e telefonica usufruiscono di un assegno personale di lire cinquecento, valevole ad ogni effetto come stipendio.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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