Regio decreto 1290/1922
Art. 35 — La sistemazione in ruolo e' estesa al personale avventizio assunto fino al 12 agosto 1921, se trattisi: a) di…
Art. 35. La sistemazione in ruolo e' estesa al personale avventizio assunto fino al 12 agosto 1921, se trattisi: a) di operai e allievi operai meccanici avventizi telegrafici ; b) di ex-combattenti o vedove ed orfani di impiegati od agenti dell'amministrazione postale, telegrafica e telefonica, assunti in sostituzione di impiegati od agenti subalterni o come fattorini avventizi, ovvero che prestino servizio presso gli uffici dei conti correnti postali; c) di operai giornalieri telegrafici e telefonici che abbiano prestato servizio militare presso reparti mobilitati. Detta sistemazione avra' luogo secondo le disposizioni che, per ciascuna delle indicate categorie, sono stabilite, per il personale avventizio assunto entro il 30 giugno 1919, nel R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1858, e successive modificazioni, comprese quelle recate dal presente decreto. La sistemazione in ruolo e' estesa pure - con le stesse norme - agli invalidi di guerra gia' assunti in servizio in virtu' della legge 6 aprile 1922, n. 448.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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