Regio decreto 1290/1922
Art. 26 — Nella prima applicazione del presente decreto, il trattamento economico indicato nella tabella n
Art. 26. Nella prima applicazione del presente decreto, il trattamento economico indicato nella tabella n. 47 per il titolo di primo consigliere aggiunto, sara' conferito, fino alla concorrenza di un terzo dei posti di organico attualmente stabiliti per il grado di consigliere aggiunto: a) in primo luogo ai vincitori del concorso di cui al successivo art. 29, secondo la rispettiva graduatoria; b) indi ai consiglieri aggiunti che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera b) del precedente articolo 18, e che dal consiglio di amministrazione siano, con graduatoria di merito, riconosciuti in possesso dei requisiti di idoneita' a capacita' alle funzioni direttive.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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