Regio decreto 1290/1922
Art. 25 — Hanno diritto al trattamento indicato nelle annesse tabelle nn
Art. 25. Hanno diritto al trattamento indicato nelle annesse tabelle nn. 38, 39 e 40, per il titolo di primo segretario nei ruoli del personale dell'amministrazione universitaria, dei monumenti, musei, gallerie o scavi di antichita' e d gli istituti di belle arti, musica ed arte drammatica, i segretari i quali, prima dell' attivazione dei ruoli aperti, erano forniti di uno stipendio non inferiore a lire 4000 annue, esclusi gli aumenti portati dal decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, e dal R. decreto 3 giugno 1919, n. 973.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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