Regio decreto 932/1922
Art. 96 — Art. 9 e 10 Testo unico 10 novembre 1907, n. 844
Art. 96. (Art. 9 e 10 Testo unico 10 novembre 1907, n. 844). Le Confraternite della Sardegna sono considerate come opere pie e debbono concorrere alla ricostituzione dei Monti frumentari e nummari nella misura non superiore al 10% della rendita netta che ciascun anno sara' determinata dal Prefetto, sentita la Commissione provinciale della beneficenza. Potranno essere convertite a favore dei Monti le rendite delle opere pie che piu' non corrispondessero al loro fine, nonche' quelle che risultassero esuberanti allo scopo per il quale le opere stesse furono fondate. In mancanza dei mezzi di cui ai precedenti alinea, o quando essi non fossero sufficienti per la costituzione e la integrazione del patrimonio dei Monti frumentari, i Comuni concederanno gratuitamente, per un periodo non maggiore di 10 anni, una estensione di terreno sufficientemente a produrre la quantita' di grano occorrente per la dotazione del Monte, fra quelli adatti e di loro proprieta'. In tal caso la Giunta provinciale amministrativa sopra parere favorevole del Consiglio comunale del luogo, con delirazione a schede segrete presa a maggioranza assoluta con l'intervento dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune, ha facolta' di imporre agli abitanti del Comune la coltivazione gratuita del terreno, con le norme per le prestazioni in natura stabilite nel regolamento. Durante il termine della gratuita concessione, che potra' essere fatta anche dai privati, il terreno destinato alla semina sara' esente dall'imposta e dalla sovraimposta fondiaria. L'imposta erariale pei terreni esentati andra' in deduzione del contingente e non sara' in nessun caso reimposta.
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