Regio decreto 932/1922
Art. 95 — Art. 17 e 19 Testo unico 10 novembre 1907, n. 844; art. 11 legge 8 ottobre 1920, n. 1479
Art. 95. (Art. 17 e 19 Testo unico 10 novembre 1907, n. 844; art. 11 legge 8 ottobre 1920, n. 1479). Si applicano alle Casse provinciali, ai Monti frumentari ed alle Casse agrarie della Sardegna le disposizioni degli art. 70 e 73 del presente Testo unico.
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