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Regio decreto 932/1922

Art. 86 — Art. 24 e 27 legge 29 marzo 1906, n. 100

ELI /it/regio-decreto/1922/04/09/932/art/86parte di Regio decreto 932/1922
Art. 86. (Art. 24 e 27 legge 29 marzo 1906, n. 100). Il Ministero di agricoltura aprira' ogni anno in Sicilia due concorsi a premi; uno fra i Consorzi agrari o fra le Societa' agrarie che si siano costituite nella forma di societa' cooperativa con un capitale iniziale interamente versato di L. 10.000 almeno; l'altro fra le Casse agrarie o rurali che siano costituite nella forma di Societa' in nome collettivo. Per il conferimento dei premi alle istituzioni vincitrici dei concorsi e' stanziata nel bilancio della spesa del Ministero di Agricoltura la somma di lire 20.000 all'anno. Detti premi sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

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