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Regio decreto 932/1922

Art. 85 — (Art

ELI /it/regio-decreto/1922/04/09/932/art/85parte di Regio decreto 932/1922
Art. 85. (Art. 7 legge 31 marzo 1904, n. 140; art. 6, 7 e 8 legge 20 marzo 1906, n. 100; art. 1 legge 9 luglio 1908, n. 445). Le Sezione eseguira' le operazioni di credito agrario sia direttamente sia a mezzo di enti intermediari, con le norme che saranno stabilite nel regolamento. Si applicano ai Monti frumentari ed alle Casse agrarie della Sicilia le disposizioni di cui agli art. 71, 72 primo, secondo e terzo comma e 73 primo comma.

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