Regio decreto 932/1922
Art. 77 — Art. 46 e 47 legge 25 giugno 1906, n. 255; art. 6 R. Decreto-legge 12 febbraio 1922, n. 307
Art. 77. (Art. 46 e 47 legge 25 giugno 1906, n. 255; art. 6 R. Decreto-legge 12 febbraio 1922, n. 307). Alla formazione del capitale di ciascun Istituto e' destinata una somma eguale alla meta' dell'imposta erariale sui terreni iscritta nei ruoli pel 1905. Tale somma e' versata, su decreti del Ministro del Tesoro, alla Cassa dei Depositi e Prestiti a rate, secondo il bisogno, merce' anticipazioni da estinguersi, con l'interesse del 4 per cento, entro 25 anni. Il 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni, riscosso nelle Provincie calabresi sulle rendite imponibili superiori a lire seimila, verra' iscritta in apposito capitolo del bilancio dell'entrata e in un corrispondente capitolo del bilancio della spesa del Ministero del Tesoro. Tele fondo sara' destinato alla estinzione delle anticipazioni versate dalla Cassa dei Depositi e Prestiti, a sensi del precedente comma, e al pagamento dei relativi interessi. Estinte le anticipazioni, la parte del tributo erariale di cui sopra sara' ogni anno, per ciascuna Provincia, versata ad aumento del capitale del rispettivo Istituto di credito agrario Vittorio Emanuele III. Se col compimento del nuovo catasto venga meno in tutto o in parte nelle Provincie calabresi il fondo destinato ed estinguere le anticipazioni fatte dalla Cassa dei Depositi e Prestiti, si provvedera' iscrivendo annualmente nel bilancio della spesa del Ministero del Tesoro le rate di ammortamento non ancora scadute. Con decreti del Ministro del Tesoro saranno concesse anticipazioni agli Istituti di credito agrario Vittorio Emanuele III fino alla concorrenza di dieci milioni per ciascun Istituto. Tali anticipazioni saranno accordate, su richiesta degli istituti stessi e previo parere favorevole del Ministero per l'agricoltura, a seconda dei bisogni debitamente accertati, e su di esse non sara' dovuto alcun interesse allo Stato per dieci anni dalla data dell'effettuato versamento. Dall'undicesimo anno in poi e per la durata di cinquanta anni sara' corrisposto l'interesse del due per cento, e dal ventunesimo al sessantesimo anno si provvedera' al rimborso con le norme che saranno fissate nel regolamento.
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