Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 932/1922Art. 76
Regio decreto 932/1922

Art. 76 — (Art

ELI /it/regio-decreto/1922/04/09/932/art/76parte di Regio decreto 932/1922
Art. 76. (Art. 45 e 49 legge 25 giugno 1906, n. 255; art. 57 legge 9 luglio 1908, n. 445; art. 1 Decreto-legge Luog. 22 giugno 1919, n. 1190; art. 1 legge 8 ottobre 1920, n. 1479; art. 1 e 7 R. Decreto-legge 12 febbraio 1922, n. 307). In ciascuna delle provincie calabresi e' creato un istituto con la denominazione di «Istituto di credito agrario Vittorio Emanuele III» rispettivamente di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria. I detti Istituti hanno carattere di enti morali autonomi, e sono amministrati ciascuno da un Consiglio, la cui composizione sara' stabilita nel regolamento. Essi possono compiere le operazioni contemplate negli art. 5, 17 e 19 del presente testo unico, e fare altresi' prestiti in danaro ai proprietari e conduttori di fondi rustici per gli scopi e nei modi e limiti di cui agli art. 11, 12, 13 e 15 della legge 15 luglio 1906, n. 383. Gli Istituti di credito agrario Vittorio Emanuele III sono inoltre autorizzati a ricevere depositi a risparmio o in conto corrente, con i limiti e le cautele e nella misura che saranno stabiliti nel regolamento, a riscontare il portafoglio e a fare infine, previa approvazione del Ministero di agricoltura, ogni altra operazione edile al conseguimento dei propri fini. Gli Istituti sopra indicati hanno la facolta' di esercitare il servizio di cassa.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 932/1922 · fonte Normattiva ↗

← Art. 75 Art. 77 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.