Regio decreto 932/1922
Art. 71 — Art. 1 legge 9 luglio 1908, n. 445
Art. 71. (Art. 1 legge 9 luglio 1908, n. 445). Nei Comuni nei quali sia riconosciuta la necessita' della costituzione del Monte frumentario o dell'aumento del patrimonio di quello esistente, la dotazione puo' essere formata o integrata mediante concessione di parte del grano che il demanio dello Stato riceve annualmente nella provincia a titolo di prestazione perpetua. La concessione del grano al Monte sara' fatta per un periodo non maggiore di dieci anni. Qualora i mezzi manchino o siano insufficienti, la Giunta Provinciale Amministrativa ha facolta', sentito il Consiglio Comunale, di assegnare in tutto o in parte, per gli scopi indicati nella prima parte del presente articolo, il quarto della rendita iscritta corrispondente ai beni delle corporazioni religiose soppresse, di cui all'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036. La Giunta Provinciale Amministrativa stabilira' la misura e la durata di tale assegnazione, la quale non e' rimborsabile.
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