Regio decreto 932/1922
Art. 70 — Art. 3 D. L. L. 22 giugno 1919, n. 1190
Art. 70. (Art. 3 D. L. L. 22 giugno 1919, n. 1190). La Cassa provinciale e' autorizzata ad istituire, previa approvazione del Ministero di agricoltura, agenzie e succursali in quei Comuni della provincia nei quali se ne manifesti il bisogno. I Monti frumentari e le Casse agrarie costituite sotto forma di ente morale funzionano come sezioni della Cassa Provinciale di credito agrario.
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