Regio decreto 932/1922
Art. 60 — Articolo unico D. L. L. 14 luglio 1918, n. 1142
Art. 60. (Articolo unico D. L. L. 14 luglio 1918, n. 1142). Gli atti e contratti relativi ad acquisti, affrancazioni e mutui nell'interesse degli enti agrari del Lazio sono scritti su carta da bollo da lire 2, e ed essi si applica il disposto della prima parte dell'art. 56 della legge 25 giugno 1882, n. 869 (Serie 3ª). Gli enti agrari di cui sopra e i loro utenti godranno, per i miglioramenti fondiari e le trasformazioni culturali eseguiti nei terreni appartenenti al dominio collettivo, nonche' per gli atti di concessione dei terreni stessi in utenza, di tutti i benefici e le esenzioni fiscali di cui agli articoli 19, 21 secondo comma, 22, 24 comma secondo e 25 della legge (Testo unico) 10 novembre 1905, n. 647, per il bonificamento dell'agro romano.
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