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Regio decreto 932/1922

Art. 59 — Articolo unico D. L. L. 14 luglio 1918, n. 1142

ELI /it/regio-decreto/1922/04/09/932/art/59parte di Regio decreto 932/1922
Art. 59. (Articolo unico D. L. L. 14 luglio 1918, n. 1142). Il periodo di ammortamento dei mutui, ad annualita' posticipate, avra' sempre inizio dal 1° gennaio e dovra' avere una durata non superiore ai cinquanta anni. Il debitore ha facolta' di estinguere i mutui anticipatamente. Lo Stato concorrera' nel pagamento dell'interesse in misura non superiore al due per cento. I mutui sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

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