Regio decreto 932/1922
Art. 59 — Articolo unico D. L. L. 14 luglio 1918, n. 1142
Art. 59. (Articolo unico D. L. L. 14 luglio 1918, n. 1142). Il periodo di ammortamento dei mutui, ad annualita' posticipate, avra' sempre inizio dal 1° gennaio e dovra' avere una durata non superiore ai cinquanta anni. Il debitore ha facolta' di estinguere i mutui anticipatamente. Lo Stato concorrera' nel pagamento dell'interesse in misura non superiore al due per cento. I mutui sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.
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