Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 932/1922Art. 57
Regio decreto 932/1922

Art. 57 — Articolo unico D. L. L. 14 luglio 1918, n. 1142

ELI /it/regio-decreto/1922/04/09/932/art/57parte di Regio decreto 932/1922
Art. 57. (Articolo unico D. L. L. 14 luglio 1918, n. 1142). Gli enti agrari sono autorizzati a contrarre i mutui previsti dall'art. 55 con decreto del Ministro di Agricoltura, o quando debba concedersi l'ipoteca sui beni del dominio collettivo, con decreto reale, su proposta del Ministro stesso. I mutui sono dell'Istituto sovventore notificati, per lettera raccomandata, al Ministero di Agricoltura, che rilascera' all'Istituto stesso un certificato di iscrizione d'impegno in bilancio sui competenti capitoli per la corrispondente annualita' e per la quota di interessi, ai termini rispettivamente degli art. 58 e 59. Alle anticipazioni di cui al capoverso dell'art. 55 sono applicabili le disposizioni di cui alla quarta parte dell'art. 7 della legge 12 luglio 1908, n. 444.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 932/1922 · fonte Normattiva ↗

← Art. 56 Art. 58 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.