Regio decreto 932/1922
Art. 57 — Articolo unico D. L. L. 14 luglio 1918, n. 1142
Art. 57. (Articolo unico D. L. L. 14 luglio 1918, n. 1142). Gli enti agrari sono autorizzati a contrarre i mutui previsti dall'art. 55 con decreto del Ministro di Agricoltura, o quando debba concedersi l'ipoteca sui beni del dominio collettivo, con decreto reale, su proposta del Ministro stesso. I mutui sono dell'Istituto sovventore notificati, per lettera raccomandata, al Ministero di Agricoltura, che rilascera' all'Istituto stesso un certificato di iscrizione d'impegno in bilancio sui competenti capitoli per la corrispondente annualita' e per la quota di interessi, ai termini rispettivamente degli art. 58 e 59. Alle anticipazioni di cui al capoverso dell'art. 55 sono applicabili le disposizioni di cui alla quarta parte dell'art. 7 della legge 12 luglio 1908, n. 444.
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