Regio decreto 932/1922
Art. 56 — Articolo unico D. L. L. 14 luglio 1918, n. 1142
Art. 56. (Articolo unico D. L. L. 14 luglio 1918, n. 1142). A garanzia dei mutui di cui all'art. 55 gli enti agrari del Lazio rilasceranno agli Istituti sovventori regolare delegazione sull'esattore che riscuote tutte le entrate sociali, nei modi e nelle forme di cui all'art. 8 della legge 4 agosto 1894, n. 397. Puo' anche farsi luogo alla iscrizione ipotecaria sui beni del dominio collettivo.
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