Regio decreto 932/1922
Art. 28 — Art. 3 legge 23 gennaio 1887, n. 4276
Art. 28. (Art. 3 legge 23 gennaio 1887, n. 4276). L'iscrizione del privilegio convenzionale sopra il registro tenuto dal Conservatore delle ipoteche a norma dell'art. 9, e il deposito e l'affissione dell'atto costitutivo di detto privilegio secondo il disposto dell'art. 10, saranno fatti gratuitamente. Saranno pure rilasciati gratuitamente i certificati comprovanti l'adempimento delle anzidette formalita'.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 932/1922 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.