Regio decreto 932/1922
Art. 27 — Art. 35 legge 9 luglio 1908, n. 445; art. 8 D. L. L. 23 agosto 1917, n. 1592
Art. 27. (Art. 35 legge 9 luglio 1908, n. 445; art. 8 D. L. L. 23 agosto 1917, n. 1592). I ricorsi, i documenti, gli estratti catastali, i certificati ipotecari e tutti gli altri atti che possono occorrere pel funzionamento degli istituti indicati alle lettere a) e b) dell'art. 1, anche per comprovare la proprieta', la liberta' ed il valore gli immobili offerti in garanzia delle operazioni di anticipazione, saranno stesi su carta libera e rilasciati gratuitamente dai pubblici uffici, quando siano richiesti dagli istituti suddetti, i quali hanno altresi' facolta' di far eseguire ricerche sui registri catastali ed estrarne appunti senza spesa.
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