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Regio decreto 932/1922

Art. 18 — Art

ELI /it/regio-decreto/1922/04/09/932/art/18parte di Regio decreto 932/1922
Art. 18. Art. 1. legge 23 gennaio 1887, n. 4276; art. 9 D. L. 10 maggio 1917, n. 788; art. 19 Regolamento approvato con R. D. 14 novembre 1920, n. 1703). I prestiti di cui all'articolo precedente sono garantiti dal privilegio legale sui frutti pendenti e quelli raccolti nell' anno della scadenza del prestito e sopra le derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fondi rustici e provenienti dai medesimi, a sensi dell'art. 8. A garanzia dei prestiti medesimi, puo' costituirsi un privilegio convenzionale, secondo le norme degli art. 9, 10 e 11. Ai prestiti stessi si applicano le disposizioni degli art. 6, 12, 13, 15 e 16.

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