Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 932/1922Art. 17
Regio decreto 932/1922

Art. 17 — Art. 19 Regolamento approvato con R. D. 14 novembre 1920, n. 1703

ELI /it/regio-decreto/1922/04/09/932/art/17parte di Regio decreto 932/1922
Art. 17. (Art. 19 Regolamento approvato con R. D. 14 novembre 1920, n. 1703). Sono considerate operazioni di credito per miglioramenti agrari i prestiti: a) per l'esecuzione di piantagioni (uliveti, vigneti, frutteti e simili); b) per trasformazioni di colture; c) per limitate sistemazioni di terreni e fabbricati.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 932/1922 · fonte Normattiva ↗

← Art. 16 Art. 18 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.