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Regio decreto 1626/1920

Art. 6 — I Militari di qualsiasi grado del R

ELI /it/regio-decreto/1920/11/18/1626/art/6parte di Regio decreto 1626/1920
Art. 6. I Militari di qualsiasi grado del R. esercito e della R. marina anteriormente alla loro assunzione in servizi, per via di regolare arruolamento o di nomina, abbiano prestato servizio di carattere continuativo anche in piu' periodi, di straordinario, avventizio e simile, non utile agli effetti della liquidazione degli assegni in base al testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, possono chiedere il riconoscimento di non piu' di dieci anni di servizio prestato in tale qualita', purche' non anteriore alla eta' di diciotto anni. I militari che si avvarranno di tale facolta', saranno sottoposti ad una ritenuta straordinaria, pari a quella stabilita dall'art. 1, commisurata allo stipendio iniziale di ruolo, per tanti anni quanti sono quelli riconosciuti, da versarsi con le modalita' stabilite per gli impiegati civili col regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1920, n. 835

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