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Regio decreto 1626/1920

Art. 5 — I militari del R

ELI /it/regio-decreto/1920/11/18/1626/art/5parte di Regio decreto 1626/1920
Art. 5. I militari del R. esercito e della R. marina, forniti di laurea o di diploma di studi superiori, quando questo titolo di studio sia stato richiesto come condizione necessaria per l'ammissione in servizio di ruolo, e conseguito prima del servizio straordinario riscattato a norma dell'art. 6, possono domandare che siano loro riconosciuti come servizio utile, agli effetti della liquidazione degli assegni, tanti anni quanti corrispondono alla durata legale dei relativi corsi superiori, sempre che tale riconoscimento non sia per essi gia' ammesso dalla legge. A tal fine saranno sottoposti ad una ritenuta, nella misura stabilita dall'art. 1, commisurata allo stipendio iniziale di carriera, per tanti anni quanti sono quelli riconosciuti utili agli effetti suddetti, da versarsi con le modalita' stabilite per gli impiegati civili, col regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1920, n. 385. Il periodo da riconoscersi in base a questo articolo non puo' decorrere da eta' inferiore ai diciassette anni.

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