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Regio decreto 1626/1920

Art. 24 — Per gli ufficiali dell'arma dei carabinieri Reali dei gradi sottoindicati le aliquote indicate nella tabella …

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Art. 24. Per gli ufficiali dell'arma dei carabinieri Reali dei gradi sottoindicati le aliquote indicate nella tabella A di cui all'art. 7 del presente decreto hanno vigore dal 1° gennaio 1920. Pel tempo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1919 vengono applicate, ai predetti ufficiali le aliquote di cui nella seguente tabella C: Parte di provvedimento in formato grafico

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