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Regio decreto 1626/1920

Art. 23 — Alle famiglie dei militari indicati alle lettere a) e b) del precedente articolo e' esteso, per ogni suo effe…

ELI /it/regio-decreto/1920/11/18/1626/art/23parte di Regio decreto 1626/1920
Art. 23. Alle famiglie dei militari indicati alle lettere a) e b) del precedente articolo e' esteso, per ogni suo effetto, il R. decreto 25 gennaio 1920, n. 106.

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