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Regio decreto 1802/1919

Art. 13 — Le pensioni di riforma dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri previste dall'art

ELI /it/regio-decreto/1919/10/02/1802/art/13parte di Regio decreto 1802/1919
Art. 13. Le pensioni di riforma dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri previste dall'art. 18 del decreto Luogotenenziale 494 del 6 aprile 1919 anche se liquidate dopo il 1° febbraio 1919 sino al giorno dell'entrata in vigore del presente decreto saranno stabilite computando come interamente trascorso l'anno di servizio all'uopo necessario.

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