Regio decreto 1802/1919
Art. 13 — Le pensioni di riforma dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri previste dall'art
Art. 13. Le pensioni di riforma dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri previste dall'art. 18 del decreto Luogotenenziale 494 del 6 aprile 1919 anche se liquidate dopo il 1° febbraio 1919 sino al giorno dell'entrata in vigore del presente decreto saranno stabilite computando come interamente trascorso l'anno di servizio all'uopo necessario.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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