Regio decreto 1802/1919
Art. 12 — Ai marescialli e brigadieri ammogliati o vedovi con prole aventi cariche speciali o che si trovino in determi…
Art. 12. Ai marescialli e brigadieri ammogliati o vedovi con prole aventi cariche speciali o che si trovino in determinate posizioni da stabilirsi dal Ministero della guerra e' concesso in luogo dell'alloggio, qualora non possano fruirne in natura, una corrispondente indennita' di lire 70 mensili che sara' elevata a lire 90 per le citta' con popolazione di 250,000 abitanti e piu'.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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