Regio decreto 1068/1913
Art. 88 — I foglietti bollati da consegnarsi a mezzo della posta a norma dell'art
Art. 88. I foglietti bollati da consegnarsi a mezzo della posta a norma dell'art. 42 della legge devono essere presentati, insieme a copia in carta libera, agli Uffici postali designati ad eseguire tale servizio. Se il mittente trattiene una delle parti del foglietto, la copia non e' necessaria. L'Ufficio postale riscontra l'esatta rispondenza della scrittura e restituisce al mittente la copia ovvero la parte del foglietto che questi trattiene, rilasciandovi in margine ricevuta. Il foglietto rimasto all'ufficio postale e' spedito in raccomandazione al destinatario nei modi e secondo le norme prescritte dall'Amministrazione delle poste per il servizio delle commissioni. Il richiedente, a norma dell'art. 11 della legge 2 luglio 1912, n. 748, e' tenuto al pagamento anticipato di un diritto fisso di commissione di centesimi 30 per ogni foglietto spedito, oltre le ordinarie tasse di affrancatura e di raccomandazione. Puo' inoltre avere partecipazione diretta dell'avvenuta consegna del foglietto, anticipando centesimi 10 per l'affrancatura di una cartolina postale contenente la comunicazione.
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