Regio decreto 1068/1913
Art. 87 — Ogni rinnovazione ed ogni proroga di contratti e' soggetta alla tassa speciale stabilita dall'art
Art. 87. Ogni rinnovazione ed ogni proroga di contratti e' soggetta alla tassa speciale stabilita dall'art. 34 della legge, tassa che si corrisponde mediante impiego di separati foglietti bollati.
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