Regio decreto 1068/1913
Art. 80 — Pei contratti di riporto la cui durata non ecceda il termine di giorni quaranta conclusi fra mediatori inscri…
Art. 80. Pei contratti di riporto la cui durata non ecceda il termine di giorni quaranta conclusi fra mediatori inscritti ovvero fra coloro che sono ammessi a negoziare alle grida e' obbligatorio l'impiego dei foglietti bollati a madre e figlia da L. 0,60, di cui all'art. 35 lettera f), della legge, o dei moduli o stampiglie fornite dall'industria privata e da bollarsi in modo straordinario esclusivamente dagli Uffici del bollo o del registro, escluso quindi l'impiego dei libretti di cui all'art. 36 della legge.
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