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Regio decreto 1068/1913

Art. 80 — Pei contratti di riporto la cui durata non ecceda il termine di giorni quaranta conclusi fra mediatori inscri…

ELI /it/regio-decreto/1913/08/04/1068/art/80parte di Regio decreto 1068/1913
Art. 80. Pei contratti di riporto la cui durata non ecceda il termine di giorni quaranta conclusi fra mediatori inscritti ovvero fra coloro che sono ammessi a negoziare alle grida e' obbligatorio l'impiego dei foglietti bollati a madre e figlia da L. 0,60, di cui all'art. 35 lettera f), della legge, o dei moduli o stampiglie fornite dall'industria privata e da bollarsi in modo straordinario esclusivamente dagli Uffici del bollo o del registro, escluso quindi l'impiego dei libretti di cui all'art. 36 della legge.

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