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Regio decreto 1068/1913

Art. 79 — Per la riscossione delle tasse sui contratti di Borsa sono istituite cinque marche doppie, di vario colore, d…

ELI /it/regio-decreto/1913/08/04/1068/art/79parte di Regio decreto 1068/1913
Art. 79. Per la riscossione delle tasse sui contratti di Borsa sono istituite cinque marche doppie, di vario colore, da centesimi 10, 20, 30, 60 e L. 1,20, con le dimensioni complessive di millimetri 38,5 in larghezza e millimetri 22,5 in altezza, esclusi i margini estremi. Tutte le dette marche sono stampate su carta bianca portante nella filigrana due corone reali completamente uguali, una per ciascuna marca, ed hanno i seguenti colori: Da cent. 10 colore bruno Da cent. 20 » verde scuro Da cent. 30 » azzurro Da cent. 60 » giallo avancio Da lire 1,20 » rosso granato. Nella parte sinistra dalla marca da cent. 10 campeggia l'effigie di S. M. Vittorio Emanuele III, su fondo lineato racchiuso in una cornice circolare; nella parte superiore trovasi la leggenda: «Contratti di Borsa», nella parte inferiore: «Cent. Dieci». Nella parte destra campeggia il valore della marca espresso in grandi cifre arabiche su fondo a guilloche, limitato da una fascia circolare portante le leggende «Regno d'Italia» e «Contratti di Borsa». Nella parte superiore sta la leggenda: «Tassa di bollo», e nella parte inferiore: «Cent. Dieci». Gli spazi liberi fra le cornici circolari e le leggende sono occupati da piccoli fregi uniformi. In ciascuna delle due parti delle marche da cent. 20, 30, 60 e L. 1,20, la parte mediana racchiude il valore della marca in cifre arabiche su fondo a guilloche, limitato da una fascia circolare portante le leggende: «Regno d'Italia» e «Contratti di Borsa». Nella parte superiore sta la leggenda: «Tassa di bollo», e nella parte inferiore l'indicazione del valore. Gli spazi angolari lasciati liberi dalla detta fascia sono occupati da foglioline e piccoli fregi.

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