Regio decreto 1068/1913
Art. 67 — Il presidente dell'assemblea elettorale deve pubblicare con manifesto il risultato delle elezioni
Art. 67. Il presidente dell'assemblea elettorale deve pubblicare con manifesto il risultato delle elezioni. I reclami contro le deliberazioni del presidente dell'assemblea e contro le operazioni elettorali, e quelle riguardanti la eleggibilita' dei nominati, se non sono proposti durante l'adunanza, devono essere presentati alla Camera di commercio nei tre giorni successivi alla pubblicazione del manifesto.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1068/1913 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.