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Regio decreto 1068/1913

Art. 67 — Il presidente dell'assemblea elettorale deve pubblicare con manifesto il risultato delle elezioni

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Art. 67. Il presidente dell'assemblea elettorale deve pubblicare con manifesto il risultato delle elezioni. I reclami contro le deliberazioni del presidente dell'assemblea e contro le operazioni elettorali, e quelle riguardanti la eleggibilita' dei nominati, se non sono proposti durante l'adunanza, devono essere presentati alla Camera di commercio nei tre giorni successivi alla pubblicazione del manifesto.

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