Regio decreto 1068/1913
Art. 66 — Per quanto riguarda le operazioni, la disciplina, la polizia della assemblea elettorale, i reclami sollevati …
Art. 66. Per quanto riguarda le operazioni, la disciplina, la polizia della assemblea elettorale, i reclami sollevati nel senso di essa, la formazione del verbale, i documenti da annettersi e le pene ai contravventori alla legge ed ai regolamenti in materia elettorale, si applicano le disposizioni della legge 20 marzo 1910, n. 121, sulle Camere di commercio.
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