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Regio decreto 1068/1913

Art. 57 — Le verificazioni di cui al primo alinea dell'art

ELI /it/regio-decreto/1913/08/04/1068/art/57parte di Regio decreto 1068/1913
Art. 57. Le verificazioni di cui al primo alinea dell'art. 30 della legge sono eseguite per opera del deputato di nomina governativa, di quelli scelti dagli Istituti di emissione e dall'Istituto che esercita la stanza di compensazione, i quali riferiscono, quando occorra, alla Camera di commercio.

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