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Regio decreto 1068/1913

Art. 56 — L'agente di cambio che intende valersi temporaneamente in Borsa dell'opera di un rappresentante, lo nomina co…

ELI /it/regio-decreto/1913/08/04/1068/art/56parte di Regio decreto 1068/1913
Art. 56. L'agente di cambio che intende valersi temporaneamente in Borsa dell'opera di un rappresentante, lo nomina con procura da depositare presso la Camera di commercio. Quando la nomina sia stata approvata dalla Camera di commercio, sentita la Deputazione di Borsa e il Sindacato dei mediatori, la Deputazione consentira' volta per volta al mediatore di servirsi dell'opera del rappresentante, per un periodo di tempo congruo alla causa dell'impedimento, a giudizio della Deputazione. Il consenso puo' essere rinnovato ed anche revocato.

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