Regio decreto 1068/1913
Art. 36 — La consegna anticipata dei titoli dev'essere fatta entro il terzo giorno di borsa, a partire da quello della …
Art. 36. La consegna anticipata dei titoli dev'essere fatta entro il terzo giorno di borsa, a partire da quello della consegna dell'avviso al venditore, per i titoli al portatore, ed entro il quinto giorno pei titoli nominativi. Se il termine scade in un giorno festivo, la scadenza e' prorogata al giorno seguente.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1068/1913 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.