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Regio decreto 1068/1913

Art. 35 — Il compratore che intende valersi del diritto di sconto ne previene il venditore prima dell'apertura della Bo…

ELI /it/regio-decreto/1913/08/04/1068/art/35parte di Regio decreto 1068/1913
Art. 35. Il compratore che intende valersi del diritto di sconto ne previene il venditore prima dell'apertura della Borsa con avviso scritto, vidimato dal presidente del Sindacato dei mediatori, in cui sono indicati la qualita' e la quantita' dei titoli, il prezzo, la data del contratto di acquisto, il giorno in cui deve effettuarsi la consegna, e il deposito del prezzo da pagarsi al venditore, eseguito preventivamente presso la sede locale di un Istituto di emissione o presso lo stesso Sindacato dei mediatori. L'avviso non puo' essere vidimato dal presidente del Sindacato se non e' data prova del deposito del prezzo. Se l'avviso non e' consegnato a mano, e contro ricevuta, e' spedito per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. A cura del Sindacato e' affisso giornalmente nel locale delle riunioni un elenco delle richieste di sconto per quantita' e specie di titoli, e scadenze, omessi i nomi dei contraenti.

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