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Regio decreto 1068/1913

Art. 20 — Nei casi preveduti dai numeri 1° e 3° dell'art

ELI /it/regio-decreto/1913/08/04/1068/art/20parte di Regio decreto 1068/1913
Art. 20. Nei casi preveduti dai numeri 1° e 3° dell'art. 9 della legge, la esclusione e' pronunziata per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni e non maggiore di 6 mesi. Ricadono nella disposizione dell'art. 9, n. 3 della legge: 1° coloro che partecipano a riunioni fuori Borsa per la negoziazione di titoli e valori; 2° gli agenti di cambio che partecipano a dette riunioni o fanno operazioni per conto delle persone di cui al numero precedente. In caso di recidiva, l'esclusione puo' essere pronunziata per un periodo maggiore, ma non eccedente i tre anni. Durante il periodo della sospensione dall'esercizio della professione l'agente di cambio e' escluso dalla Borsa.

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