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Regio decreto 1068/1913

Art. 19 — La Deputazione di Borsa prima di pronunziare l'esclusione invita l'interessato, mediante lettera raccomandata…

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Art. 19. La Deputazione di Borsa prima di pronunziare l'esclusione invita l'interessato, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentarsi entro ventiquattro ore, per esporre le proprie giustificazioni. Il provvedimento di esclusione e' esecutivo, salvo reclamo. In ogni caso deve essere sentito il presidente del Sindacato dei mediatori, o chi ne fa le veci. Il presidente della Deputazione o, nella sua assenza, il presidente del Sindacato, per misura di polizia, puo' ordinare l'immediato allontanamento dalla Borsa per ventiquattro ore.

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