Regio decreto 1068/1913
Art. 19 — La Deputazione di Borsa prima di pronunziare l'esclusione invita l'interessato, mediante lettera raccomandata…
Art. 19. La Deputazione di Borsa prima di pronunziare l'esclusione invita l'interessato, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentarsi entro ventiquattro ore, per esporre le proprie giustificazioni. Il provvedimento di esclusione e' esecutivo, salvo reclamo. In ogni caso deve essere sentito il presidente del Sindacato dei mediatori, o chi ne fa le veci. Il presidente della Deputazione o, nella sua assenza, il presidente del Sindacato, per misura di polizia, puo' ordinare l'immediato allontanamento dalla Borsa per ventiquattro ore.
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