Regio decreto 1068/1913
Art. 107 — Le persone indicate nell'art
Art. 107. Le persone indicate nell'art. 64 della legge, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dall'articolo medesimo, sono soggette a tutte le disposizioni stabilite per gli agenti di cambio nella legge e nel presente regolamento, ma non concorrono alla elezione del Sindacato dei mediatori, ne' possono farne parte.
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